DOMANDA DI ADESIONE
L’ammissione dei prodotti in esposizione, degustazione e vendita è limitata per ciascun produttore a tre prodotti ammessi per ciascuna tipologia consentita, fatto salvo il rispetto del bilanciamento stabilito dal presente regolamento nel caso di produttori richiedenti l’ammissione di prodotti in più di una tipologia consentita.
I produttori che annoverano tre prodotti ammessi per ciascuna tipologia consentita hanno facoltà di richiedere l’ammissione di un quarto prodotto per la medesima tipologia consentita in sostituzione degli altri tre prodotti ammessi.
L’ammissione dei prodotti in esposizione, degustazione e vendita è a tempo determinato fino all’esaurimento del lotto di produzione e comunque non oltre la durata dell’Enoteca, fatto salvo l’esclusione o il recesso dei produttori.
L’ammissione dei prodotti in esposizione, degustazione e vendita compete all’Enoteca con deliberazione del Consiglio direttivo.
I prodotti ammessi sono catalogati con un codice identificativo univoco.
SCARICA ISTANZA DI AMMISSIONE PRODOTTI ALIMENTARI DI QUALITÀ
COS’E’ L’ENOTECA
PRESIDENTE: | LUIGI PARONI |
CONSIGLIO DIRETTIVO: |
LUIGI PARONI FABIANO GIORGIROBERTO LECHIANCOLE MICHELE ROSSETTI |
ASSEMBLEA: | COMUNE DI BRONI CONSORZIO TUTELA VINI OLTREPO’ PAVESE DISTRETTO DEL VINO DI QUALITÀ DELL’OLTREPO’ PAVESE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELL’OLTREPO’ PAVESE |
IL REVISORE LEGALE DEI CONTI: |
RAG. PIETRO CRAVEDI |
PRODOTTI AMMESSI
PRODUTTORI
REQUISITI
1. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che comunque incorrano nelle cause di esclusione di cui all’art. 45, comma 2, lett. a) e b) della Direttiva 2004/18/CE del 31.03.2004;
2. nei cui confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
3. nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Unione Europea che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, comma 1, della direttiva CE 2004/18;
4. non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990 n.55;
5. non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
6. non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
7. sono in possesso della regolarità contributiva;
8. non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
9. sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
10. nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’ 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
11. essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività di produzione afferenti i prodotti ammessi dal presente Regolamento; nel caso di Cooperative, l’iscrizione all’albo delle Società cooperative istituito con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23.06.2004;
12. non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al rispetto della normativa vigente sull’impiego di additivi, antiparassitari, conservanti, fitofarmaci e altri presidi il cui utilizzo, nonché l’eventuale periodo di carenza, è disciplinato dalla normativa vigente;
13. non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al rispetto della normativa vigente in ordine alla tutela dei consumatori. Il possesso dei requisiti dei produttori è attestato dal titolare o dal legale rappresentante dei produttori attraverso autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000. L’accertamento dei requisiti dei produttori compete all’Enoteca con deliberazione del Consiglio direttivo.
ATTIVITA’ DELL’ENOTECA
1° Prodotto ammesso € 150,00 oltre IVA di legge
2° Prodotto ammesso € 100,00 oltre IVA di legge
3° Prodotto ammesso € 100,00 oltre IVA di legge
1) produttori senza indugio comunicano al gestore la necessità di ritiro di eventuali prodotti ammessi non più idonei per la vendita.
2) prezzo di vendita ai visitatori dei prodotti ammessi è quello comunicato dai produttori. A richiesta dei visitatori il gestore effettua la vendita frazionata dei prodotti ammessi.
Il gestore ha facoltà di effettuare la vendita telematica dei prodotti ammessi afferenti i produttori che esprimono idoneo consenso.